Descrizione
La Cassazione con ordinanza 15415/2024 ha affermato il seguente principio: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il
periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso
avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva”.
Quindi il docente con contratto a tempo determinato avente una scadenza al 30 giugno o prima di tale data non può essere collocato in ferie d’ufficio e, nel caso in cui non avesse chiesto le ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, né fosse stato sollecitato a farlo con circolare o comunicazione del dirigente scolastico,
egli ha diritto a vedersi riconoscere l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
Pertanto la FLC CGIL di Lucca mette a disposizione un modulo di manifestazione d’interesse alla vertenza per la monetizzazione delle ferie non godute.
Dopo la compilazione del modulo, che non ha valore vincolante, l’iscritto sarà ricontattato per ricevere conferma e tutte le ulteriori informazioni.
COMPILA IL MODULO
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNYRJ1Sl15yPilSFRc5IbAJ_TuV7KZfL6nKskyqvqYFbz7Lg/viewform?usp=dialog
Inoltre , per saperne di più ed approfondire l’argomento abbiamo deciso di indire un’assemblea giovedì 19 Giugno 2025 alle ore 17.00 con la presenza dei nostri
avvocati :
Americo Francesco Uff. Legale Flc Nazionale
Esposito Gianluca Uff. Legale CDL di Lucca
Petroni Pierfancesco Uff. Legale CDL di Lucca
Link per assemblea
meet.google.com/tcr–sffc–rkkÂ
Motivazioni:
Negli ultimi anni il tema del riconoscimento dell’indennità per le ferie non godute ai docenti precari è finalmente uscito dall’ombra, grazie anche alle tante sentenze che hanno dato ragione ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno deciso di far valere i propri diritti. LA FLC CGIL intende fornire assistenza ai propri iscritti per ottenere il pagamento dell’indennità . Per troppo tempo i docenti precari si sono visti negare il pagamento delle ferie maturate e non fruite. Questo avveniva spesso
senza alcuna comunicazione formale, con la pretesa che le ferie fossero “consumate d’ufficio” o addirittura perse senza possibilità di recupero. Eppure, la legge e la giurisprudenza sono chiare: il diritto alle ferie è fondamentale e non può essere cancellato con un automatismo amministrativo.
Recenti pronunce dei Tribunali di Parma, Milano, Napoli e Grosseto hanno condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ingenti somme ai docenti precari, riconoscendo la piena fondatezza delle richieste avanzate dai lavoratori23. In particolare, la Corte di Cassazione (Cass. 15414/2024) ha stabilito un principio ormai consolidato: il docente a tempo determinato ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, salvo che il datore di lavoro provi di averlo
formalmente invitato a fruirne, con espresso avviso della perdita del diritto sia alle ferie sia all’indennità stessa in caso di mancata fruizione4. Il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 596/2024, ha ribadito che il diritto all’indennità sussiste per la differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli effettivamente fruiti, escludendo che il docente possa essere considerato automaticamente in ferie nel periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. Ancora più chiara la sentenza del Tribunale di Milano (n. 1756/2025), che ha condannato il Ministero al pagamento di oltre 10.000 euro a favore di un docente precario per ferie non godute in diversi anni scolastici, richiamando la necessità che sia il datore di lavoro a dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi informativi e organizzativi. La FLC CGIL invierà a tutti coloro che manifestano interesse alla vertenza il materiale necessario per avviare la causa.
Lucca 05/06/2025
Seg. Gen. Flc Cgil di Lucca
Antonio Mercuri
